Art. 83 - Pesca
1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:
a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione;
b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.
2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.
3. E´ vietato qualsiasi tipo di allevamento all´interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all´interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.